(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 14 giugno 2005) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 807 datata 14 marzo 2005; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'Art. 2 del decreto del presidente della provincia 5 luglio 2001, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 2 (Soglie comunitarie). - 1. Le soglie comunitarie sono quelle di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nonche' alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. 2. I limiti d'importo fissati dalle leggi e regolamenti provinciali, disciplinanti le varie fasi di realizzazione dei lavori pubblici, sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).».