(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 24 del 14 giugno 2005)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista  la deliberazione della giunta provinciale n. 807 datata 14
marzo 2005;
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  L'Art.  2 del decreto del presidente della provincia 5 luglio
2001, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
      «Art.  2  (Soglie comunitarie). - 1. Le soglie comunitarie sono
quelle  di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio   del  31  marzo  2004,  relativa  al  coordinamento  delle
procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di lavori, di
forniture  e  di  servizi,  nonche'  alla  direttiva  2004/17/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le
procedure  di  appalto  degli  enti  erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
    2.   I   limiti  d'importo  fissati  dalle  leggi  e  regolamenti
provinciali,  disciplinanti le varie fasi di realizzazione dei lavori
pubblici,  sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA).».